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Conosci la nostra Associazione in dettaglio

  • Articolo 1 - Nome e Sede
    1.1 A norma degli artt. 60 e segg. del Codice civile Svizzero è costituita l’Associazione degli operatori economici di Brissago (di seguito "Associazione"). 1.2 L'Associazione ha sede a Brissago, nel Cantone Ticino, Svizzera.
  • Articolo 2 - Scopo
    2.1 L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere gli interessi degli operatori economici di Brissago. 2.2 L'Associazione si impegna a promuovere Brissago come luogo turistico e per vivere, migliorando l'immagine del territorio e collaborando con le autorità locali e gli altri attori del settore.
  • Articolo 3 - Attività
    3.1 Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione può svolgere le seguenti attività: a) promuovere, organizzare e partecipare a eventi, fiere, mostre e altre iniziative promozionali per gli operatori economici di Brissago; b) favorire la cooperazione tra le attività commerciali del territorio, incoraggiando la condivisione di esperienze, competenze e risorse; c) svolgere azioni di comunicazione e marketing per promuovere il territorio di Brissago; d) collaborare con le autorità locali e regionali, associazioni e organizzazioni e) offrire servizi di consulenza e supporto per lo sviluppo e il miglioramento delle attività commerciali sul territorio; f) rappresentare gli interessi dell’Associazione presso le istituzioni pubbliche e private.
  • Articolo 4 - Membri con diritto di voto
    4.1 Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciali a Brissago, nonché le associazioni culturali, sociali e sportive con sede a Brissago 4.2 I membri sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale, la cui entità è stabilita dall'Assemblea Generale. 4.3 La qualità di membro si perde per dimissione, mancato pagamento della quota sociale, esclusione o cessazione dell'attività. 4.4 Un socio può essere escluso dall’associazione in caso di grave violazione degli scopi statutari, rispettivamente per altri giustificati motivi. L’Assemblea Generale delibera in merito all’esclusione.
  • Articolo 5 - Membri senza diritto di voto (sostenitori)
    Le persone fisiche o giuridiche non appartenenti alla categoria menzionata all’articolo 4.1, possono aderire all'associazione come membri senza diritto di voto. Questo è possibile dopo aver versato la quota sociale definita annualmente dall'assemblea. Questi membri sono autorizzati a partecipare all'assemblea, ma non possono esprimere voto durante le deliberazioni.
  • Articolo 6 - Organi dell'Associazione
    Gli organi dell'Associazione sono: a) L'Assemblea Generale; b) il Comitato; c) i Revisori dei conti.
  • Articolo 7 - Assemblea Generale
    7.1 L'Assemblea Generale dei membri è l'organo supremo dell'Associazione. 7.2 L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, su convocazione del Comitato. L’Assemblea Generale si riunisce inoltre se convocata dal Comitato o se richiesto per iscritto da almeno 1/5 dei membri dell’Associazione, indicandone i motivi. 7.3 La convocazione all’Assemblea deve avvenire per iscritto (lettera e/o mail) almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, allegando l’ordine del giorno. 7.4 Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, fa stato il voto del Presidente del giorno. 7.5 L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti inalienabili: a) approvare il bilancio annuale e il rendiconto finanziario. b) approvare la relazione del Comitato; c) eleggere i membri del Comitato; d) eleggere il Presidente dell’Associazione; e) nominare i Revisori dei conti; f) decidere la tassa sociale annuale; g) approvare eventuali modifiche statutarie.
  • Articolo 8 - Comitato
    8.1 Il Comitato è l’organo direttivo dell’Associazione ed è composto da cinque a sette membri. 8.2 Non è possibile ricoprire contemporaneamente la carica di membro del comitato e quella di municipale a Brissago. Le due cariche sono incompatibili. 8.3 I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili un massimo di tre volte. 8.4 Il Comitato nomina al proprio interno le seguenti cariche: un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere. Altre cariche possono essere previste in funzione delle necessità dell’Associazione. 8.5 Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o se richiesto da almeno due membri. 8.6 Il Comitato delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, fa stato il voto del Presidente. 8.7 Il Comitato ha i seguenti compiti: a) amministrare l'Associazione, curandone gli interessi e gestendone le attività secondo le finalità del presente statuto; b) elaborare il bilancio annuale e il rendiconto finanziario e presentarlo all'Assemblea Generale; c) rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi; d) adottare regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione; e) prendere decisioni su altre questioni rilevanti per l'Associazione, che non sono di competenza dell’Assemblea Generale. 8.8 I membri del Comitato non ricevono alcun compenso per l’attività svolta. È possibile il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
  • Articolo 9 - Revisori dei conti
    9.1 I revisori dei conti sono due e sono nominati dall'Assemblea Generale per un periodo di tre anni e possono essere rieletti. 9.2 I revisori dei conti hanno il compito di controllare la gestione finanziaria dell'Associazione e presentare una relazione all'Assemblea Generale.
  • Articolo 10 - Patrimonio sociale e bilancio
    10.1 Il patrimonio sociale si compone dei contributi dei membri (contributi sociali), dei contributi dei sostenitori, dei finanziamenti e delle liberalità di qualsivoglia natura da parte di persone fisiche e giuridiche o di altra fonte (es. proventi da manifestazioni). 10.2 L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. 10.3 Il bilancio dell'Associazione viene redatto dal Comitato, sottoposto per preavviso ai revisori e per approvazione all'Assemblea Generale.
  • Articolo 11 - Responsabilità
    Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.
  • Articolo 12 - Modifiche statutarie
    Le modifiche statutarie possono essere decise solo dall'Assemblea Generale dei membri, con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti.
  • Articolo 13 - Scioglimento dell'Associazione
    13.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo dall'Assemblea Generale, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri presenti. 13.2 In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a un’organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, da determinare all’atto di scioglimento.
  • Articolo 14 - Disposizioni Finali
    14.1 Per tutto quanto non previsto nei presenti statuti, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile Svizzero. 14.2 I presenti statuti sono stati approvati nell’ambito dell’Assemblea costitutiva del … ed entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale.
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